Ricorso della Provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
presidente  pro  tempore  della  provincia,  dott.  Luis  Durnwalder,
rappresentata e difesa, in virtu' di procura speciale dd. 25 novembre
2008 rep. n. 22320 (all. 1), rogata  dal  Segretario  generale  della
Giunta provinciale della Provincia autonoma di  Bolzano,  nonche'  in
virtu' di deliberazione di G.P. di autorizzazione a stare in giudizio
n. 4229 del 17 novembre 2008 (all. 2),  dagli  avv.  proff.  Giuseppe
Franco Ferrari e Roland Riz, e con questi  elettivamente  domiciliata
presso lo studio del primo in Roma, Via di Ripetta n. 142; 
    Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito e  per
l'effetto del provvedimento del Questore della Provincia  di  Bolzano
con cui e' stata disposta la chiusura  per  7  giorni  dell'esercizio
pubblico «New Bar», sito in Bolzano (BZ), via Claudia Augusta n.  91,
gestito  da  Vincenzina  Mansueto  e  della   relativa   lettera   di
comunicazione,  prot.  n.  11-A/2008/P.A.S.I  del  22  ottobre  2008,
comunicata alla Provincia di Bolzano in data 22  ottobre  2008  (all.
3), nonche' della lettera del questore prot. n. 1l-A/2008/P.A.S.I del
21 ottobre 2008, comunicata alla Provincia  di  Bolzano  in  data  21
ottobre 2008 (all. 4). 
    Con provvedimento del Questore  della  Provincia  di  Bolzano  e'
stata disposta la chiusura per 7 giorni dell'esercizio pubblico  «New
Bar», sito in Bolzano (BZ), via Claudia Augusta  n.  91,  gestito  da
Vincenzina Mansueto, titolare di licenza  di  esercizio  n.  88-3168,
rilasciata dal Sindaco del Comune di Bolzano in data 18 giugno 2007. 
    L'adozione di siffatto provvedimento  e'  stata  resa  nota  alla
Provincia di Bolzano con lettera, prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I  del  22
ottobre 2008, giunta  al  protocollo  provinciale  in  pari  data  14
ottobre 2008 (all. 3). 
    La pretesa esigenza cautelare su cui il provvedimento e'  fondato
si riconnette all'intervenuto accertamento, nel corso di controlli di
polizia, della presenza abituale presso  il  succitato  esercizio  di
persone pregiudicate. 
    L'adozione del  provvedimento  cautelare  de  quo  era  preceduta
dall'invio di una richiesta di parere da rendersi 
    ex art. 21 St. recante protocollo n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  datata
21 ottobre 2008 e giunta in pari data al protocollo provinciale (all.
4). 
    Il    richiamato    provvedimento    di    chiusura    temporanea
dell'esercizio, in realta', operando un'illegittima  invasione  delle
competenze  provinciali  in  materia   di   «esercizi   pubblici»   e
«spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica  sicurezza»,  e
delle  attribuzioni  gia'   spettanti   all'autorita'   di   pubblica
sicurezza, ma assegnate al presidente della provincia  dallo  statuto
speciale e dalle norme di attuazione, risulta gravemente lesivo delle
prerogative costituzionali della  ricorrente  Provincia  autonoma  di
Bolzano - come segnalato dalla medesima provincia con la propria nota
del 22 ottobre 2008 (all. 5) a riscontro della predetta richiesta  di
parere ex art. 21 St. -, e si configura conseguentemente  illegittimo
per i seguenti motivi di 
                            D i r i t t o 
    1. - Violazione degli artt. 8, comma 1, n. 20), 9, comma 1, nn. 6
e 7), 16, 20 e 107 del d.P.R. n. 670/1972, del d.P.R. n.  686/1973  e
del d.lgs. n. 266/1992, nonche' degli artt. 6, 97 e 117  Costituzione
e dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3/2001. 
    1.1. - Con l'adozione del provvedimento di cui  in  epigrafe,  il
Questore della Provincia di Bolzano ha dato  corso  ad  una  evidente
violazione delle competenze provinciali, che la Provincia di  Bolzano
ha interesse a far rilevare mediante il presente giudizio, benche' il
provvedimento amministrativo in questione, datato  22  ottobre  2008,
avesse efficacia temporanea fissata in sette giorni, decorrenti dalla
notificazione del medesimo, e  abbia,  dunque,  dispiegato  i  propri
effetti per intero. Infatti, l'esaurimento  degli  effetti  dell'atto
impugnato lascia aperto il dibattito circa la spettanza  del  potere,
permanendo, cosi', l'interesse della parte ricorrente ad ottenere  la
decisione  del  ricorso,  con  l'eventuale   annullamento   dell'atto
emanato, di  cui  l'effetto  e'  cessato  (Corte  costituzionale,  n.
222/2006; Corte costituzionale, n. 289/1993; Corte costituzionale, n.
3/1962). 
    1.2. - La Provincia autonoma di Bolzano e' titolare di  peculiari
competenze in materia di «turismo e industria alberghiera»  (art.  8,
comma 1, n. 20, St.), «spettacoli pubblici per  quanto  attiene  alla
pubblica sicurezza» (art.  9,  comma  1,  n.  6,  St.)  ed  «esercizi
pubblici» (art. 9, comma 1, n. 7, St.), sia  di  natura  legislativa,
sia, ai sensi dell'art. 16 St., amministrativa. 
    L'art. 9, comma 1, n. 7), St., piu' in  particolare,  attribuisce
alla provincia la potesta'  legislativa  concorrente  in  materia  di
esercizi pubblici, con esclusione dei soli «poteri di vigilanza dello
Stato  ai  fini  della  pubblica  sicurezza»  e  della  facolta'  del
Ministero  dell'interno  di  «annullare  d'ufficio,  ai  sensi  della
legislazione vigente, i provvedimenti adottati nella  materia,  anche
se definitivi»: l'esercizio ditale potere di autotutela non puo'  che
avere ad oggetto provvedimenti provinciali di pubblica sicurezza, non
comprendendosi, altrimenti,  ne'  il  fondamento,  ne'  la  ratio  di
siffatta prerogativa ministeriale. 
    L'art. 16 dello Statuto di autonomia  prevede,  poi,  che  «nelle
materie e nei limiti entro cui la regione o la provincia puo' emanare
norme legislative, le relative potesta' amministrative, che  in  base
all'ordinamento  preesistente  erano  attribuite  allo  Stato,   sono
esercitate rispettivamente dalla regione e dalla provincia». 
    L'art. 20, comma 1, dello Statuto di autonomia, dispone, inoltre,
che «i presidenti delle province esercitano le attribuzioni spettanti
all'autorita' di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in
materia  [...]  di  esercizi  pubblici»,  stabilendo  che   sono   di
competenza del questore  le  «altre  attribuzioni  che  le  leggi  di
pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto». La norma e' chiara
ed univoca nella sua interpretazione: il questore e'  competente  per
l'esercizio di poteri di pubblica sicurezza solo  ove  intervenga  in
materia diverse da quelle elencate dall'art. 20, comma 1, Statuto  di
autonomia. A cio' si aggiunga il disposto dell'art. 9, comma 1, n. 6,
St.,  il  quale  prevede  che  spetta  alla  provincia  la   potesta'
legislativa concorrente in materia di spettacoli pubblici «per quanto
attiene alla pubblica sicurezza»: il combinato disposto  di  siffatta
prescrizione con l'art.  16  St.  assegna  alla  provincia  anche  le
correlative competenze amministrative. 
    Nell'esercizio delle descritte attribuzioni, il presidente  della
provincia, ex art. 20 St., si avvale degli organi di polizia statale,
ovvero della polizia locale, urbana e rurale. 
    L'art. 3,  comma  1,  d.P.R.  n.  686/1973,  e'  esplicito,  poi,
nell'affermare che, «nelle materie di cui all'art. 20,  primo  comma,
dello  statuto,  i   provvedimenti   che   le   leggi   attribuiscono
all'autorita' di pubblica sicurezza sono  adottati,  nell'ambito  del
rispettivo territorio, dal presidente della giunta  provinciale»:  al
presidente della  giunta  provinciale  sono  assegnate  espressamente
funzioni di pubblica sicurezza, da esercitarsi nelle materie elencate
dall'art.  20  dello  Statuto  di  autonomia.  Il  Presidente   della
Provincia  di  Bolzano  e',  quindi,  anche  Autorita'  di   Pubblica
Sicurezza, cui  compete  l'adozione  dei  provvedimenti  necessari  a
garantire l'ordinato svolgersi della vita civile. 
    L'art. 4, comma 1, d.lgs.  n.  266/1992,  stabilisce  che  «nelle
materie di competenza propria della regione o delle province autonome
la  legge  non  puo'  attribuire   agli   organi   statali   funzioni
amministrative,   comprese   quelle   di   vigilanza,   di    polizia
amministrativa  e  di  accertamento  di  violazioni   amministrative,
diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo Statuto speciale  e
le relative norme di attuazione, salvi gli  interventi  richiesti  ai
sensi dell'art. 22 dello Statuto medesimo». Ai sensi  del  successivo
comma 2, poi,  «quando  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  gli
organi o uffici statali e quelli regionali o provinciali  riscontrino
violazioni di  norme  o  provvedimenti  rispettivamente  regionali  o
provinciali,   ovvero   statali,   ne    riferiscono    all'autorita'
amministrativa competente per i provvedimenti ad essa spettanti». 
    L'ordinamento, quindi, individua nel presidente  della  provincia
il titolare di poteri di pubblica sicurezza in  determinate  materie,
qualificando  in  via  residuale  i  poteri  di  pubblica   sicurezza
spettanti agli organi statali. 
    In base allo Statuto speciale (norma di rango costituzionale)  ed
alle relative norme di attuazione (rango di legge  rinforzata -  art.
107 St.), nella Provincia di Bolzano la  linea  di  demarcazione  non
corre, dunque, fra le funzioni di  polizia  amministrativa  e  l'area
delle funzioni di polizia di pubblica sicurezza, ma si staglia  anche
all'interno di  quest'ultima,  per  separare  alcune  funzioni  dalle
altre. 
    Non trova, conseguentemente, applicazione tout court il  criterio
risolutivo del  conflitto  di  attribuzione  individuato  da  codesta
ecc.ma  Corte  nella  contrapposizione  della  nozione  di  «pubblica
sicurezza» a  quella  di  «polizia  amministrativa  locale»,  che  ha
condotto, in altri giudizi,  concernenti  le  regioni  ordinarie,  ad
affermare  la  legittimita'  di  interventi  statali  in  materie  di
competenza  regionale,  poiche'  volti   a   salvaguardare   l'ordine
pubblico. Tale criterio puo' essere applicato solo ove sia  possibile
individuare - e non e' il caso  della  Provincia  di  Bolzano,  nelle
materie sopra indicate - una  netta  separazione  tra  i  compiti  di
polizia  amministrativa  locale  e  gli  interventi  a  tutela  della
pubblica sicurezza, da intendersi peraltro e comunque, ex  art.  117,
secondo comma, lettera h), Costituzione, in senso  restrittivo,  come
volti alla  prevenzione  dei  reati  o  al  mantenimento  dell'ordine
pubblico  (Corte  costituzionale  nn.  407/2002;  383/2005;   6/2004;
162/2004; 95/2005). 
    Nel presente caso, gli interessi tutelati dall'Autorita'  statale
di pubblica sicurezza  non  hanno  comunque  rilevanza  esterna  alle
materie di cui agli artt. 8, comma 1, n. 20, 9, comma 1, nn. 6 e 7  e
20, St., ed alle connesse attribuzioni provinciali,  sia  di  matrice
legislativa  che,  per   quanto   qui   piu'   direttamente   rileva,
amministrativa, non attenendo in  modo  diretto  all'ordine  pubblico
strettamente   inteso,   quanto   piuttosto   rientrando   nell'ampia
competenza provinciale delimitata dallo Statuto di Autonomia e  dalle
relative norme di attuazione, a norma dei quali il  presidente  della
provincia  esercita  le  attribuzioni  spettanti   all'autorita'   di
pubblica sicurezza previste dalle  leggi  vigenti  nelle  materie  di
competenza provinciale, avvalendosi anche  degli  organi  di  polizia
statale, oltre che della polizia locale. 
    La questione soggetta al sindacato di codesta ecc.ma Corte  deve,
pertanto,  essere  risolta  tenendo  conto  delle  sopra   richiamate
disposizioni statutarie e di  attuazione  statutaria,  che  riservano
alla  Provincia  di  Bolzano  competenze   piu'   ampie   di   quelle
riconosciute alle regioni ordinarie, le quali peraltro apparivano non
marginali gia' prima della revisione costituzionale del 2001, in base
ad un criterio di riparto affidato alla verifica  se,  nell'attivita'
di gestione di bar e caffe', «sicurezza e ordine pubblico -  rispetto
ad  ogni  altro  interesse  pubblico  e  segnatamente  rispetto  allo
sviluppo economico delle comunita' locali [...] - assumano un rilievo
talmente preminente da  imporre,  come  soluzione  costituzionalmente
obbligata, che le funzioni e i compiti in  materia  siano  attribuiti
non all'autorita' locale, ma a quella di  pubblica  sicurezza  e  che
comunque in capo  a  questa  debba  essere  mantenuto  il  potere  di
disporre sospensioni, revoche o annullamenti» (Corte  costituzionale,
n. 290/2001); competenze provinciali che oggi, anche alla luce  della
legge  costituzionale  n.  3/2001,  non  possono   certamente   dirsi
recessive,  pena  l'evidente  violazione,  sotto   il   profilo   del
particolare regime di autonomia spettante alle province autonome, dei
principi costituzionali, che  giustificano  interventi  statali  tesi
alla valorizzazione delle peculiarita' delle province medesime  (art.
6 Cost.) e non alla compressione delle stesse. 
    A maggior ragione, nell'invocato quadro di garanzie statutarie  e
di  attuazione  statutaria  posto  a  tutela   dell'autonomia   della
ricorrente, appare necessario accertare se l'intervento del  questore
sia giustificabile alla luce  di  sovraordinate  esigenze  di  tutela
dell'ordine  pubblico  strettamente   intese   o   non   costituisca,
piuttosto, un'illegittima erosione di competenze provinciali. 
    A  questo  riguardo,  occorre  osservare   che   il   legislatore
provinciale, con la l.p. n. 58/1988, ha individuato misure  a  tutela
del corretto esercizio dell'attivita' ricettiva. 
    Come si vede, il sistema provinciale  garantisce  l'esistenza  di
una rete di tutela sufficiente  ad  assicurare  che  l'attivita'  del
pubblico esercizio si svolga in modo regolare e sicuro. 
    D'altro canto, non rilevando finalita' intrinseche  alla  materia
dell'ordine pubblico, nell'accezione restrittiva delineata da codesta
ecc.ma Corte (Corte costituzionale nn.  237/2006;  383/2005;  6/2004;
162/2004;  95/2005),  e'  evidente  che  l'esercizio  dei  poteri  di
intervento  sulla  gestione  dell'esercizio  spetta   unicamente   al
presidente della provincia. 
    Richiamando ancora principi enunciati da codesta ecc.ma Corte con
riferimento alle attribuzioni delle regioni ordinarie  e  degli  enti
locali, applicabili a fortiori alla ricorrente ai sensi dell'art. 10,
legge n. 3/2001, essendo, «rimasto  integro  il  potere  generale  di
prevenzione  e  repressione   dei   reati,   [...]   si   e'   venuta
ridimensionando  quella  sua  proiezione  provvedimentale,   che   si
esprimeva in misure direttamente incidenti sull'attivita'  economica,
per dar  luogo  ad  un  nuovo  equilibrio  di  poteri  tra  Stato  ed
autonomie,  che  vede  riservata  al  primo  1'adozione   di   misure
ablatorie,  preventive  e  repressive,   sulla   base   peraltro   di
procedimenti  interamente   giurisdizionalizzati   in   ossequio   ad
un'accezione piu' rigorosa del principio dello Stato di  diritto  nei
soli  casi  in  cui  l'attivita'  economica  sia  cosi'  strettamente
connessa con la criminalita' organizzata  da  esserne  essa  medesima
espressione» (Corte costituzionale, n. 290/2001). 
    In ogni altro caso, «quando venga in  considerazione  1'attivita'
di privati a contenuto economico,  nelle  svariate  forme  giuridiche
nelle quali essa  puo'  manifestarsi,  la  scelta  di  larga  massima
compiuta dal legislatore [...] e'  stata  quella  di  rimettere  ogni
valutazione agli organi che  sono  espressione  diretta  o  indiretta
della comunita', sulla non irragionevole premessa che siano in  primo
luogo  questi,  per  la  loro  maggiore  vicinanza  alle  popolazioni
amministrate,  ad  averne  a  cuore   lo   sviluppo   economico,   in
applicazione del principio di sussidiarieta»  (Corte  costituzionale,
n. 190/2001). 
    L'attribuzione a livello provinciale della competenza legislativa
ed amministrativa, ivi compresa quella della garanzia della sicurezza
pubblica, in determinate materie risponde,  dunque,  ad  esigenze  di
contemperamento tra un adeguato collegamento con il territorio ed  un
sufficiente  grado  di  accentramento  della   funzione,   certamente
necessario posta la natura degli interventi richiesti nell'ambito del
quadro  statutario  e  di  attuazione   statutaria   a   salvaguardia
dell'autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano.